Il caso
La vicenda trae origine dall’atto notarile, rogato e trascritto nel 2020, con cui due sorelle hanno rinunciato alla proprietà di alcuni terreni inservibili e privi di valore economico, oltre che sottoposti a Vincolo di Pericolosità elevata dal Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dalla Regione Abruzzo. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia del Demanio instauravano un procedimento per ottenere la declaratoria di nullità dell’atto o comunque la sua inefficacia nei confronti dello Stato.
A questo punto, il Tribunale di L’Aquila – sulla base del fatto che le amministrazioni attrici avevano dedotto la non configurabilità nel nostro ordinamento di una generica facoltà di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, asserendo la illiceità o non meritevolezza della causa dell’atto impugnato, oppure la illiceità del motivo determinante, o ancora la frode alla legge o l’abuso del diritto – pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della questione di diritto. In particolare, si domandava alle Sezioni Unite di pronunciarsi sull’ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili, e sulla eventuale determinazione dei confini del sindacato giudiziale dell’atto.
Gli argomenti nella decisione della cassazione
La corte si sofferma sulla funzione sociale della proprietà di cui all’art. 42 Cost., precisando come non possa ravvisarsi un dovere di essere e restare proprietario per “motivi di interesse generale” (vista l’assenza di utilità patrimoniali per il dominus), non potendosi riqualificare il titolare come gestore nell’interesse collettivo.
Né – continua la Corte – l’eventuale responsabilità per i danni recati a terzi dalla cosa può assumere il ruolo di limite alla facoltà di disporne rinunziandovi, obbligando il proprietario a rimanere tale (nell’ottica di agevolare la ricerca del soggetto obbligato a risarcire i medesimi danni connessi a detta qualità).
Da ultimo, e con specifico riferimento al sindacato di meritevolezza dell’atto ed alla sua possibile invalidità, viene affermato come la rinuncia alla proprietà immobiliare presenti la funzione tipica di dismissione del diritto, senza che sia necessario interessarsi sulla futura destinazione del bene e sul suo eventuale acquisto da parte di altro soggetto.
I principi di diritto affermati
In conclusione, le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia dell’11 agosto 2025, n. 23093, hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
- La rinuncia alla proprietà immobiliare deve considerarsi atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, quale modalità di esercizio della facoltà di disporre della cosa sancita dall’art. 832 c.c.; sicché, l’effetto ex lege di acquisto da parte dello Stato costituisce mera conseguenza della situazione di vacanza del bene (regolata dall’art. 827 c.c.). In conclusione, la rinuncia alla proprietà immobiliare troverà causa in sé stessa, e non nell’adesione di un altro contraente.
- Per quanto la rinuncia alla proprietà immobiliare, quale atto finalizzato alla perdita del diritto, appaia animata da un fine egoistico, non può invocarsi tra i margini di intervento del giudice la possibilità di rilevare una nullità virtuale per contrasto con l’art. 42 Cost., o una nullità per illiceità della causa o del motivo: le limitazioni della proprietà, volte ad assicurarne la funzione sociale, infatti, vengono espressamente stabilite dal legislatore. Né, da ultimo, potrà ritenersi configurabile un abuso di tale facoltà dominicale di disposizione


