Comunione ereditaria e controllo societario: la posizione del contribuente
L’istanza si innestava nel nuovo testo dell’art. 3, comma 4-ter, TUSD, come modificato dal D.lgs. n. 139/2024, che riconosce il beneficio anche quando il trasferimento consente di “integrare un controllo già esistente”, purché gli aventi causa detengano il controllo per almeno cinque anni dalla data del trasferimento e rendano la relativa dichiarazione di impegno contestualmente alla dichiarazione di successione.
Proprio su questo inciso si fondava la tesi del contribuente: secondo l’istante, la novella avrebbe consentito di valorizzare unitariamente, ai fini della verifica del controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., sia la quota caduta in successione e detenuta in comunione, sia le partecipazioni già intestate in via esclusiva ai singoli coeredi.
L’Agenzia delle Entrate ha però respinto tale impostazione, ribadendo che il beneficio resta subordinato alla sussistenza, in capo ai beneficiari del trasferimento, di una situazione di controllo di diritto, intesa come disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Nel parere si ricorda che, secondo la prassi ormai consolidata, l’agevolazione può essere riconosciuta anche quando una partecipazione di controllo venga trasferita a più discendenti in comproprietà, poiché in tal caso i diritti sociali sono esercitati tramite rappresentante comune ai sensi degli artt. 2347 e 2468 c.c. Tuttavia, il punto decisivo della risposta è un altro: secondo l’Amministrazione, non è possibile procedere al computo unitario di partecipazioni riconducibili a distinte situazioni giuridiche, e quindi non è consentito sommare la quota ricevuta in comunione ereditaria con quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi.
Comunione ereditaria e controllo societario: perché non è ammesso il cumulo delle quote
L’interpello richiama espressamente, a sostegno di questa conclusione, la precedente prassi amministrativa — in particolare la risoluzione n. 75/E del 2010 e la risposta n. 155 del 28 maggio 2020 — nonché la giurisprudenza di legittimità, segnatamente le sentenze della Cassazione nn. 6591 e 7429 del 2021, che avevano già condiviso l’impostazione secondo cui il beneficio spetta solo se il trasferimento consente, di per sé, l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte dei beneficiari nella medesima veste giuridica.
Nel caso concreto, la quota del 35% trasferita mortis causa, pur attribuita agli eredi in comunione indivisa e pur esercitabile tramite rappresentante comune, non era autonomamente sufficiente a garantire la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria. Per questa ragione, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità dell’esenzione, con conseguente assoggettamento del trasferimento all’ordinaria imposizione successoria. La risposta in commento conferma, dunque, un approccio rigoroso e formalmente coerente con la struttura della norma agevolativa: il requisito del controllo va verificato guardando alla partecipazione oggetto di trasferimento nella specifica modalità con cui essa è acquisita, senza possibilità di cumulo con assetti partecipativi personali preesistenti dei coeredi.
Sul piano operativo, il chiarimento è di particolare interesse nella pianificazione del passaggio generazionale di partecipazioni societarie, poiché impone di considerare con estrema attenzione la distinzione tra titolarità individuale e titolarità in comunione ereditaria. Ne deriva che, anche dopo la riforma del 2024, l’“integrazione di un controllo già esistente” non può essere letta in termini sostanzialistici, ma richiede una rigorosa continuità nella forma giuridica del controllo rilevante ai fini fiscali.


