La sospensione della prescrizione nelle azioni di responsabilità contro amministratori di associazioni non riconosciute

Alla luce della pronuncia della corte costituzionale n. 86/2025

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Recesso socio

Premessa

In tema di decorrenza dei termini di prescrizione, l’art. 2941 c.c. (rubricato “Sospensione per rapporti tra le parti”) sancisce al suo numero 7 che la prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori. La ratio della sospensione nella decorrenza dei termini, tendenzialmente, viene ricondotta alla difficoltà dell’ente di accertare e far valere la responsabilità degli amministratori finché sono in carica.

La previsione normativa citata, però, utilizza una terminologia che restringe profondamente il suo perimetro di applicazione: il riferimento alle «persone giuridiche», infatti, legato al riconoscimento della personalità giuridica di un ente, finisce per escludere tutti quegli enti che non abbiano ottenuto tale qualifica, tra i quali le associazioni non riconosciute. Di contro, però, la difficoltà sopra descritta (di far valere la responsabilità degli amministratori ancora in carica) può considerarsi comune ed identica per tutti gli enti, a prescindere dalla presenza della personalità giuridica.

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La sentenza n. 86/2025

Con la sentenza 25 giugno 2025, n. 86, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 7 c.c., nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Viene in questo modo estesa la citata tutela alle associazioni non riconosciute, uniformando il regime prescrizionale tra enti riconosciuti e non, e rafforzando il diritto di difesa di questi ultimi nei confronti degli illeciti compiuti dai propri amministratori.

Il caso

Il commissario liquidatore della […] impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa instaurava, davanti al Tribunale di Napoli, un giudizio di responsabilità nei confronti di un amministratore dell’ente il quale aveva rivestito l’incarico nel periodo in cui presentava veste giuridica di associazione non riconosciuta (l’ente, infatti, dopo qualche tempo, si era trasformato in società a responsabilità limitata); venivano contestate, al precedente amministratore, una serie di condotte distrattive. Quest’ultimo eccepiva l’intervenuta prescrizione dei diritti azionati, stante il decorso del termine ordinario decennale operante in materia di mandato.

Il commissario liquidatore, di contro, invocava l’operatività dell’art. 2941 c.c., con sospensione della invocata prescrizione, asserendo la presenza di un contrasto della disposizione (ove non applicabile alle associazioni non riconosciute) con i principi costituzionali. Il Tribunale, a questo punto, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2941, comma 1, n. 7, c.c., evidenziando come, in assenza di tale sospensione, tutte le pretese risarcitorie avrebbe dovuto considerarsi prescritte. Inoltre, veniva evidenziato dal medesimo Tribunale come: sul punto non poteva attribuirsi alcun rilievo alla trasformazione dell’ente, determinandosi una mera modificazione della forma e della organizzazione di quest’ultimo; né poteva invocarsi l’applicazione diretta o analogica dell’art. 2941 c.c., neppure per il tramite di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.

Le questioni di legittimità costituzionale

Il giudice a quo, in particolare, ha invocato il contrasto dell’art. 2941 c.c. con gli articoli 3 e 24 Cost.: quanto al primo, in ragione della disparità di trattamento tra le associazioni non riconosciute e le associazioni riconosciute, nonché con le società in accomandita semplice e in nome collettivo (alle quali, in verità, il meccanismo sospensivo della prescrizione viene oggi applicato alla luce di quanto dichiarato, rispettivamente, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 322 del 1998 e n. 262 del 2015); quanto invece all’art. 24 Cost., per la lesione del diritto di difesa dell’ente nei confronti degli illeciti compiuti nei confronti dei propri amministratori. arata dopo 5 anni (invece dei 10 anni previgenti).

La decisione della corte

La Corte, dopo aver confermato l’impossibilità di una applicazione analogica della norma in ragione della sua eccezionalità, ha evidenziato l’irragionevole disparità di trattamento tra le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute. Infatti, il riconoscimento della personalità giuridica oggi non determina più una linea di demarcazione chiara tra tali enti e in rapporto alla loro soggettività, potendo considerarsi autonomi centri di imputazione anche gli enti non riconosciuti. Parimenti, dovranno applicarsi anche a questi ultimi varie norme dettate per gli enti riconosciuti, fatta eccezione ovviamente per quelle correlate alla personalità giuridica. In particolare, stante il fatto che anche gli amministratori delle associazioni non riconosciute saranno responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato, non può considerarsi ragionevole una mancata applicazione delle norme legate alla sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità nei loro confronti.

Sicché, anche in ragione del precedente riconoscimento di tale disparità rispetto alle società di persone sopra richiamate (alle quali sono state così applicate le norme sulla sospensione della prescrizione), una omissione disciplinare di tal fatta rispetto alle associazioni non riconosciute avrebbe determinato un vulnus all’effettività del diritto alla difesa dell’ente.