Il caso
Il commissario liquidatore della […] impresa sociale in liquidazione coatta amministrativa instaurava, davanti al Tribunale di Napoli, un giudizio di responsabilità nei confronti di un amministratore dell’ente il quale aveva rivestito l’incarico nel periodo in cui presentava veste giuridica di associazione non riconosciuta (l’ente, infatti, dopo qualche tempo, si era trasformato in società a responsabilità limitata); venivano contestate, al precedente amministratore, una serie di condotte distrattive. Quest’ultimo eccepiva l’intervenuta prescrizione dei diritti azionati, stante il decorso del termine ordinario decennale operante in materia di mandato.
Il commissario liquidatore, di contro, invocava l’operatività dell’art. 2941 c.c., con sospensione della invocata prescrizione, asserendo la presenza di un contrasto della disposizione (ove non applicabile alle associazioni non riconosciute) con i principi costituzionali. Il Tribunale, a questo punto, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2941, comma 1, n. 7, c.c., evidenziando come, in assenza di tale sospensione, tutte le pretese risarcitorie avrebbe dovuto considerarsi prescritte. Inoltre, veniva evidenziato dal medesimo Tribunale come: sul punto non poteva attribuirsi alcun rilievo alla trasformazione dell’ente, determinandosi una mera modificazione della forma e della organizzazione di quest’ultimo; né poteva invocarsi l’applicazione diretta o analogica dell’art. 2941 c.c., neppure per il tramite di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione.
Le questioni di legittimità costituzionale
Il giudice a quo, in particolare, ha invocato il contrasto dell’art. 2941 c.c. con gli articoli 3 e 24 Cost.: quanto al primo, in ragione della disparità di trattamento tra le associazioni non riconosciute e le associazioni riconosciute, nonché con le società in accomandita semplice e in nome collettivo (alle quali, in verità, il meccanismo sospensivo della prescrizione viene oggi applicato alla luce di quanto dichiarato, rispettivamente, nelle sentenze della Corte costituzionale n. 322 del 1998 e n. 262 del 2015); quanto invece all’art. 24 Cost., per la lesione del diritto di difesa dell’ente nei confronti degli illeciti compiuti nei confronti dei propri amministratori. arata dopo 5 anni (invece dei 10 anni previgenti).
La decisione della corte
La Corte, dopo aver confermato l’impossibilità di una applicazione analogica della norma in ragione della sua eccezionalità, ha evidenziato l’irragionevole disparità di trattamento tra le associazioni riconosciute e le associazioni non riconosciute. Infatti, il riconoscimento della personalità giuridica oggi non determina più una linea di demarcazione chiara tra tali enti e in rapporto alla loro soggettività, potendo considerarsi autonomi centri di imputazione anche gli enti non riconosciuti. Parimenti, dovranno applicarsi anche a questi ultimi varie norme dettate per gli enti riconosciuti, fatta eccezione ovviamente per quelle correlate alla personalità giuridica. In particolare, stante il fatto che anche gli amministratori delle associazioni non riconosciute saranno responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato, non può considerarsi ragionevole una mancata applicazione delle norme legate alla sospensione della prescrizione per le azioni di responsabilità nei loro confronti.
Sicché, anche in ragione del precedente riconoscimento di tale disparità rispetto alle società di persone sopra richiamate (alle quali sono state così applicate le norme sulla sospensione della prescrizione), una omissione disciplinare di tal fatta rispetto alle associazioni non riconosciute avrebbe determinato un vulnus all’effettività del diritto alla difesa dell’ente.

