Circolazione dei beni donati: maggiore certezza per acquirenti e operatori
La riforma elimina la possibilità di agire in restituzione contro chi acquista un bene donato a titolo oneroso. In pratica, l’acquirente di un bene donato non potrà più essere chiamato a restituirlo, anche se il legittimario subisce una lesione della propria quota ereditaria. Questo garantisce maggiore certezza giuridica alle transazioni immobiliari e societarie, favorendo la commerciabilità dei beni donati e offrendo più sicurezza agli istituti di credito nell’iscrizione di ipoteche.
Resta tuttavia un temperamento: se il bene viene trasferito a titolo gratuito (ad esempio tramite una donazione successiva), il beneficiario dovrà corrispondere ai legittimari una somma di denaro proporzionata al vantaggio economico ricevuto. Il bene, però, non sarà più aggredibile.
Modifiche su assenza e morte presunta
La legge interviene anche sulla disciplina dell’assenza e della morte presunta:
- L’assenza potrà essere dichiarata dopo 1 anno dall’ultima notizia (invece dei 2 anni precedenti).
- La morte presunta potrà essere dichiarata dopo 5 anni (invece dei 10 anni previgenti).
Implicazioni pratiche
- Commerciabilità dei beni donati: eliminato il rischio di evizione per l’acquirente.
- Garanzie reali: maggiore sicurezza per gli istituti di credito.
- Procedure successorie: tempi più rapidi per la dichiarazione di assenza e morte presunta.
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