Patti successori e validità degli accordi familiari

L’Ordinanza della Cassazione n. 9397/2025

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patti successori

Introduzione ai patti successori

L’ordinamento italiano vieta, sancendone la nullità, i patti successori.

L’art. 458 cod. civ. stabilisce che è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (c.d. patti successori istitutivi). È altresì nullo ogni patto con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinuncia ai medesimi (rispettivamente c.d. patti successori dispositivi o rinunciativi). Tale divieto tutela la libertà testamentaria del disponente fino alla sua morte, impedendo che si vincoli anticipatamente con riguardo alla devoluzione del proprio patrimonio. Questo principio viene garantito dal carattere essenzialmente revocabile del testamento.

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L'importanza di questa pronuncia

La sentenza chiarisce che accordi familiari finalizzati all’assistenza e al trasferimento patrimoniale possono essere validi, purché non abbiano come causa la regolazione della successione. L’evento morte può fungere da termine per l’adempimento, senza trasformare l’accordo in un negozio mortis causa.

L’Ordinanza della Cassazione n. 9397/2025: il caso concreto

Con l’ordinanza n. 9397 del 10 aprile 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la validità di un accordo stipulato nel 2009 tra una madre e i suoi figli, escludendo che si trattasse di un patto successorio vietato.

Il caso

La fattispecie oggetto del contendere riguarda una madre (poi deceduta) e i suoi due figli i quali avevano sottoscritto una «scrittura privata contenente obbligazione di assistenza e mantenimento» con la quale la madre autorizzava la figlia a prelevare una somma di denaro dal proprio conto corrente affinché quest’ultima la utilizzasse per acquistarsi un bene immobile.

Con la sottoscrizione dell’accordo, la figlia si impegnava a ospitare la madre nella nuova abitazione di sua proprietà, a garantire a quest’ultima assistenza morale e materiale (attingendo dalle somme di denaro residue a seguito dell’acquisto del predetto immobile) e a sottoscrivere in sede di stipula dell’atto notarile di acquisto della nuova abitazione un atto di riconoscimento di un debito nei confronti del fratello (somma da pagarsi entro e non oltre un anno dalla morte della madre). Il figlio, infine, prendeva atto di tali volontà e, sottoscrivendo l’accordo, nulla contestava.

Ci si chiede ora se tale negozio possa integrare un patto successorio e se, di conseguenza, sia da dichiararsi nullo. Dopo il decesso della madre nel 2016, B.B. otteneva un decreto ingiuntivo contro la sorella, che veniva opposto. Il Tribunale di Cuneo accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello di Torino ribaltava la decisione, ritenendo valido l’accordo e il riconoscimento di debito.

La decisione della Cassazione

La Corte ha rigettato il ricorso della figlia, confermando che:

  • Il trasferimento della somma era effettivo e finalizzato a interessi inter vivos, non a regolare la successione.
  • L’obbligo di versare la metà al fratello non costituiva disposizione mortis causa, ma un impegno derivante da un accordo tra vivi.
  • L’accordo non privava la madre dello ius poenitendi, come dimostrato dal successivo testamento del 2014, che istituiva la figlia come erede universale.

La Cassazione, sul punto, conferma che l’accordo in questione, avendo prodotto i suoi effetti mentre la madre era ancora in vita, aveva contenuto tale da escludere che la madre e i figli disponessero dei diritti su una successione non ancora aperta e, dunque, era da qualificarsi quale valido negozio inter vivos.