Un cambiamento di prospettiva: dall’indisponibilità dei rapporti familiari all’autonomia negoziale
Per molto tempo, la giurisprudenza italiana ha considerato con sospetto gli accordi tra coniugi che, prima o durante il matrimonio, mirassero a disciplinare in anticipo le conseguenze patrimoniali di una eventuale separazione o divorzio. Il timore era che questi patti potessero ledere la libertà delle parti o incidere su diritti considerati “indisponibili”, come l’assegno di mantenimento o l’assistenza morale e materiale.
Tuttavia, la realtà sociale – caratterizzata da famiglie sempre meno numerose e più internazionali e da maggiori esigenze di autonomia personale e tutela reciproca – ha portato la giurisprudenza a rivedere gradualmente il suo orientamento. Oggi, la Cassazione riconosce ai coniugi la possibilità, entro i limiti posti dai principi fondamentali dell’ordinamento e senza che ciò leda diritti indisponibili né interessi dei figli minori, di regolare i propri rapporti patrimoniali anche in previsione di una crisi.
La svolta: la liceità dei patti condizionati alla crisi
Un passaggio fondamentale di questa evoluzione giurisprudenziale è rappresentato dal riconoscimento della validità degli accordi sottoposti a condizione sospensiva, ovvero destinati a produrre effetti solo in caso di separazione o divorzio. La Cassazione ha chiarito che il fallimento del matrimonio non costituisce una causa illecita dell’accordo, ma rappresenta semplicemente l’evento che ne determina l’efficacia (si vedano, tra le altre, Cass. 23713/2012 e Cass. 19304/2013).
In altre parole, i coniugi possono prevedere, con un certo anticipo e in modo trasparente, come intendono regolare i reciproci rapporti economici nel caso in cui la loro unione dovesse entrare in crisi. Questo consente di prevenire conflitti e di tutelare meglio le rispettive posizioni, senza dover necessariamente attendere l’avvio di un procedimento giudiziario.
La Cassazione n. 20415/2025: un ulteriore passo avanti
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415/2025 si inserisce perfettamente in questo percorso di apertura e nel più generale processo di riconoscimento di maggiore autonomia personale. Nel caso esaminato, i giudici si sono trovati di fronte a una scrittura privata con cui due coniugi, anni prima della separazione, avevano regolato in modo dettagliato i reciproci rapporti patrimoniali per il caso di crisi, prevedendo obblighi di restituzione e rinunce a determinati beni.
La Corte ha confermato la validità di questo accordo, sottolineando alcuni principi ormai consolidati:
- libertà contrattuale: i coniugi possono regolare i propri rapporti patrimoniali anche in previsione di una crisi, purché l’accordo sia espressione di interessi meritevoli di tutela e non incida su diritti indisponibili;
- liceità della condizione sospensiva: è legittimo subordinare l’efficacia di un patto patrimoniale all’evento futuro e incerto della separazione o del divorzio, senza che ciò comporti violazione di norme imperative;
- controllo giudiziale limitato: il giudice può intervenire solo per verificare che l’accordo non leda diritti indisponibili o interessi dei figli minori, ma non può sindacare la convenienza o l’equilibrio delle pattuizioni liberamente assunte dalle parti.
La sentenza ribadisce inoltre che, sebbene la solidarietà familiare resti un valore centrale nell’ordinamento italiano, non esiste alcuna norma che impedisca ai coniugi di riconoscere l’esistenza di un debito reciproco e di subordinarne la restituzione all’eventuale crisi matrimoniale. L’importante è che non si tratti di una rinuncia preventiva a diritti fondamentali o di una pattuizione che possa danneggiare i figli.
Quali sono le implicazioni pratiche?
Per chi si trova ad affrontare una crisi coniugale, la possibilità di stipulare patti patrimoniali rappresenta oggi una risorsa preziosa. Tale tipologia di accordi, se ben strutturati e rispettosi dei limiti posti dall’ordinamento, possono evitare lunghe e costose controversie giudiziarie e offrire maggiore serenità nella gestione della separazione.
Naturalmente, è fondamentale che questi patti siano redatti con attenzione e con l’assistenza di un professionista esperto, per garantirne la validità e l’efficacia. Nella redazione di tali accordi, è necessario riservare grande attenzione ad evitare clausole che possano essere interpretate come rinuncia preventiva a diritti indisponibili, a prevedere meccanismi chiari per l’attuazione degli accordi ed a tutelare gli interessi dei figli minori.
Conclusioni
L’evoluzione della giurisprudenza italiana in tema di patti patrimoniali tra coniugi, culminata nella recente Cassazione n. 20415/2025, segna una svolta importante verso una maggiore valorizzazione dell’autonomia privata e della responsabilità individuale. Gli accordi patrimoniali, se ben strutturati e rispettosi dei limiti posti dall’ordinamento, rappresentano oggi uno strumento efficace per gestire la crisi familiare in modo consensuale e tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

