Obbligo di pagamento delle imposte di successione per il curatore dell’eredità giacente

Orientamenti giurisprudenziali e focus sulla Sentenza CGT Roma n. 7305/2025

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Premessa: la figura del curatore dell’eredità giacente

L’istituto dell’eredità giacente, disciplinato dall’art. 528 c.c., si configura come uno strumento di tutela del patrimonio ereditario in tutti i casi in cui, a seguito della morte del de cuius, non siano immediatamente individuabili gli eredi o in cui i chiamati non abbiano ancora accettato o rinunciato all’eredità. In tale contesto, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione nomina un curatore con il compito di amministrare e custodire i beni ereditari, prevenendo la dispersione del patrimonio e garantendo la tutela dei creditori e dei terzi.

Il curatore dell’eredità giacente svolge dunque una funzione pubblicistica, agendo nell’interesse della massa ereditaria e non quale rappresentante degli eredi o dello Stato.

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L'esito della sentenza

La recente giurisprudenza, culminata nella Sentenza CGT Roma n. 7305/2025, ha chiarito che il curatore dell’eredità giacente non può essere gravato personalmente dagli obblighi di pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, se non nei limiti delle disponibilità dell’asse ereditario. In presenza di eredità prive di attivo o destinate allo Stato, nessuna pretesa fiscale può essere legittimamente avanzata nei confronti della curatela.

Il quadro normativo: obblighi dichiarativi e fiscali

Secondo il Testo Unico delle successioni (D. Lgs. 346/1990), il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione di successione (art. 28, comma 2) e, secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, sarebbe altresì obbligato al pagamento delle imposte di successione, ipotecarie e catastali, nei limiti del valore dei beni ereditari amministrati (artt. 31 e 36 D. Lgs. 346/1990).

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha più volte ribadito che il curatore, pur non essendo erede, assume la posizione di soggetto obbligato agli adempimenti fiscali connessi alla successione, nei limiti delle disponibilità dell’asse ereditario.

L’evoluzione giurisprudenziale: verso una maggiore tutela del curatore

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha progressivamente ridimensionato la portata degli obblighi fiscali in capo al curatore dell’eredità giacente, soprattutto nei casi in cui:

  • il patrimonio ereditario sia privo di liquidità o addirittura di valore negativo (passività superiori all’attivo);
  • l’eredità sia destinata allo Stato per effetto della rinuncia di tutti i chiamati.

La Sentenza n. 7305/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rappresenta un punto di svolta in questo percorso interpretativo. Il Collegio, richiamando anche precedenti della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia e della Cassazione (ordinanza n. 28869/2024), ha affermato che:

  • il curatore dell’eredità giacente non è soggetto passivo d’imposta in proprio: egli agisce quale titolare di un ufficio di diritto privato, amministrando una massa patrimoniale priva di soggettività giuridica, nell’interesse di terzi o dello Stato;
  • gli obblighi fiscali gravano esclusivamente sulla massa ereditaria: il curatore è tenuto a presentare la dichiarazione di successione e ad adempiere agli obblighi dichiarativi, ma non può essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio personale per il pagamento delle imposte, incluse quelle ipotecarie e catastali;
  • il principio del “non ultra vires”: il curatore risponde delle obbligazioni tributarie solo nei limiti del patrimonio ereditario amministrato, senza alcuna responsabilità personale. Non può essere destinatario di pretese impositive che eccedano il valore dell’asse ereditario, né può essere sanzionato in assenza di liquidità o in caso di devoluzione allo Stato;
  • particolare attenzione ai casi di eredità destinata allo Stato: quando l’eredità, per effetto della rinuncia degli eredi, è destinata ex lege allo Stato e il passivo supera l’attivo, non può essere preteso alcun pagamento di imposte o sanzioni a carico della curatela.

Implicazioni operative per il curatore e per i professionisti

Alla luce di questi principi, gli obblighi operativi in capo al curatore dell’eredità giacente consistono nel:

  • presentare la dichiarazione di successione nei termini di legge, indicando correttamente attivo e passivo ereditario;
  • segnalare, in caso di passività superiori all’attivo o di devoluzione allo Stato, la circostanza all’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione comprovante la rinuncia degli eredi e la consistenza negativa dell’asse;
  • opporsi a eventuali pretese impositive o sanzionatorie che eccedano il valore della massa ereditaria amministrata, facendo riferimento ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Per gli operatori del diritto, questa evoluzione rappresenta un importante strumento di tutela, sia per la funzione pubblicistica del curatore, sia per la corretta gestione delle pratiche successorie in presenza di eredità problematiche o destinate allo Stato.