La validità del testamento pubblico

Le novità dell’ordinanza di cassazione n. 9534/2025

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Le forme testamentarie: un breve richiamo

Il nostro ordinamento prevede diverse modalità per disporre delle proprie volontà dopo la morte. Le forme ordinarie sono due: il testamento olografo e quello per atto di notaio.

Il primo deve essere scritto, datato e sottoscritto interamente di pugno dal testatore. Il secondo, invece, può essere pubblico o segreto:

  • Il testamento pubblico viene ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, sulla base delle dichiarazioni rese dal testatore.
  • Il testamento segreto, invece, è consegnato al notaio in busta chiusa e può essere scritto anche da terzi o con mezzi meccanici.

In ogni caso, la legge richiede che il testatore sia capace di intendere e di volere al momento della redazione.

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L'importanza di questa pronuncia

L’ordinanza riafferma un principio di equilibrio: la capacità testamentaria deve essere valutata con rigore, ma senza automatismi legati alla sola diagnosi medica. Inoltre, chiarisce che le formalità del testamento pubblico possono essere rispettate anche quando il testatore, per ragioni di salute, non può esprimersi verbalmente, purché la sua volontà emerga in modo certo e comprensibile.

L’Ordinanza della Cassazione n. 9534/2025: il caso concreto

Con l’ordinanza n. 9534 dell’11 aprile 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato: la validità di un testamento pubblico redatto da una persona affetta da grave patologia motoria.

Il testamento, risalente al 2001, era stato impugnato dai fratelli del defunto, che ne contestavano la validità per presunta incapacità naturale e per irregolarità formali. Tuttavia, i giudici di merito avevano già escluso tali vizi, ritenendo che il testatore, pur colpito da paralisi sopranucleare progressiva, fosse lucido e capace di autodeterminarsi.

La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, respingendo quasi tutti i motivi di ricorso. In particolare, ha ribadito alcuni principi fondamentali:

  • La capacità di testare non viene meno per il solo fatto di una grave disabilità motoria, se non accompagnata da deficit cognitivi tali da compromettere la consapevolezza.
  • Il testamento è valido anche se il testatore si esprime con gesti o monosillabi, purché la volontà sia chiara e intellegibile.
  • Il giudice di merito ha piena discrezionalità nella valutazione delle prove, inclusa la scelta di disporre o meno una nuova consulenza tecnica.