Il caso
La vicenda trae originale dal giudizio di primo grado nel quale il Tribunale di Catanzaro, dopo aver rigettato le richieste di addebito presentate da ambedue i coniugi, aveva pronunciato la separazione, rigettando peraltro la richiesta del marito di corrispondere un assegno di mantenimento e quello alimentare. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, evidenziando che tra i coniugi non si era mai instaurata una vera vita coniugale: dopo pochi mesi di convivenza, la moglie era tornata a vivere altrove e ciascuno gestiva autonomamente i propri affari.
La decisione della Cassazione
La Corte ha ribadito che:
- La durata del matrimonio non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’assegno, ma può incidere sulla sua entità;
- L’assenza di una comunione di vita tra i coniugi può escludere il diritto al mantenimento;
- Il diritto agli alimenti richiede la prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di mantenersi autonomamente, che nel caso concreto non è stata fornita.
Principio affermato
La Corte ha dato continuità al principio secondo cui, in assenza di affectio coniugalis e di una comunione di vita effettiva, non può sorgere il diritto al mantenimento. Il matrimonio, pur valido, non genera automaticamente obblighi patrimoniali se non si è realizzata la sostanza del rapporto coniugale.

