Canone Unico Patrimoniale

Gli accertamenti sulle reti entrano in una nuova fase

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La fiscalità locale

Le recenti pronunce della Cassazione rafforzano le pretese degli enti sulle infrastrutture che occupano il sottosuolo pubblico. Ma soggetto passivo, regime applicabile, quantificazione ed efficacia delle delibere restano da verificare caso per caso. Comuni e concessionari stanno intensificando le richieste di pagamento del Canone unico patrimoniale (CUP) nei confronti delle imprese che operano attraverso reti elettriche, gas, acquedotti, cavidotti, fibra ottica e infrastrutture di telecomunicazione.

L’accelerazione è favorita dalle recenti decisioni della Cassazione, ma anche da una ragione temporale: il 2021 è il primo anno di applicazione del CUP e, in linea generale, il termine quinquennale previsto per l’accertamento dei tributi locali dall’art. 1, comma 161, della L. 296/2006 scade il 31 dicembre 2026.

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Il punto

Il contenzioso si sposta dall’imponibilità astratta all’applicazione concreta: chi utilizza la rete, quale regime si applica, come sono state conteggiate le utenze e se l’atto rispetta le garanzie proprie di un tributo.

Reti proprie e utilizzo di infrastrutture altrui

La legge 160/2019 include espressamente nel presupposto del CUP anche gli spazi sottostanti il suolo pubblico.

Per i servizi a rete opera tuttavia una disciplina specifica. Con effetto dalla stessa data di applicazione del CUP, la legge 178/2020 (art. 1, comma 848) aveva riscritto il comma 831 includendo tra i soggetti tenuti al pagamento, accanto al titolare della concessione, anche chi occupa il suolo pubblico «in via mediata», attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture altrui.

Con la sentenza n. 11479 del 28 aprile 2026, la Terza Sezione civile della Cassazione, cassando con rinvio la decisione impugnata, ha affermato che anche l’accesso cosiddetto virtuale a una rete appartenente ad altro operatore, come nel caso della tecnologia VULA, integra un utilizzo materiale dell’infrastruttura rilevante ai fini del CUP.

La conclusione non è però automaticamente estensibile a tutte le filiere. Per le società di vendita operanti nel settore energetico trova invece applicazione, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma, una specifica disciplina.

L’articolo 5, comma 14-quinquies, lett. a), del D.L. 146/2021, convertito dalla L. 215/2021, stabilisce, in via di interpretazione autentica, che quando vi sia separazione normativa, regolamentare o contrattuale tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, la società di vendita non realizza un’occupazione mediata della rete: il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell’atto di concessione delle infrastrutture, calcolato in base alle utenze delle predette società di vendita.

Resta distinta la posizione delle imprese che esercitano attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale, per le quali la lettera b) della medesima disposizione prevede l’applicazione del canone annuo nella misura minima di 800 euro, importo soggetto alla rivalutazione annuale prevista dal comma 831.

Per gli operatori TLC occorre inoltre distinguere la disciplina delle occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, prevista dal comma 831, dal regime del comma 831-bis, applicabile agli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità mediante reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e che non rientrano nella previsione del comma 831.

La prima verifica di un accertamento non può quindi limitarsi a chiedere se esista una rete nel territorio comunale: occorre ricostruire chi è titolare dell’infrastruttura, chi la utilizza, con quale modalità e quale funzione svolge ciascun soggetto nella filiera.

La natura tributaria vale anche come garanzia

Un secondo passaggio decisivo è arrivato pochi giorni dopo. Con la sentenza n. 12225 del 1° maggio 2026, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sulla natura del CUP affermando che il canone, unitariamente considerato, ha natura tributaria, con conseguente giurisdizione del giudice tributario.

La qualificazione riconduce il CUP a un quadro processuale e sostanziale unitario e impone che l’accertamento rispetti le garanzie proprie del prelievo tributario, a partire dai termini di decadenza, dalla motivazione dell’atto e dall’individuazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa.

Particolarmente attuale è il tema delle delibere regolamentari e tariffarie. L’articolo 30 del D.Lgs. 147/2026 ha previsto, per le delibere regolamentari e tariffarie già adottate per gli anni d’imposta 2021-2025, l’inserimento nel Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026 e la successiva pubblicazione, entro il 30 novembre 2026, sul sito del Dipartimento delle Finanze, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia.

Poiché tali termini, alla data del presente articolo, non sono ancora decorsi, l’eventuale mancata pubblicazione potrà essere valutata definitivamente solo dopo il completamento della procedura prevista dalla norma; rimane quindi in ogni caso necessario verificare quale disciplina tariffaria sia effettivamente applicabile all’annualità contestata.

Dall’imponibilità astratta alla verifica dell’accertamento

Le decisioni del 2026 rendono ormai poco produttivo contestare in via generale che il sottosuolo pubblico possa essere assoggettato al CUP o, dopo le Sezioni Unite, che il canone abbia natura tributaria. Il terreno del contenzioso si sposta invece sull’applicazione concreta delle regole.

Occorre verificare anzitutto che la rete interessi effettivamente aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente accertatore e che fosse presente nella medesima configurazione nell’annualità recuperata. Sul piano soggettivo è necessario ricostruire il ruolo dell’impresa nella filiera: titolare dell’infrastruttura, titolare dell’atto di concessione, distributore, operatore wholesale, fornitore di servizi e società di vendita non sono figure necessariamente sovrapponibili.

La differenza tra il regime riconosciuto alle società di vendita del settore energetico e quello affermato dalla Cassazione per l’accesso VULA nelle telecomunicazioni ne è una dimostrazione.

Va poi individuata la corretta disciplina di determinazione del canone:

  • regime ordinario delle occupazioni del sottosuolo
  • disciplina speciale delle reti del comma 831
  • oppure, per gli impianti di comunicazione elettronica soggetti al comma 831-bis, il relativo regime autonomo.

Nel regime delle reti assumono inoltre rilievo il numero e la corretta territorializzazione delle utenze, la loro consistenza al 31 dicembre dell’anno precedente, l’applicazione della rivalutazione ISTAT e l’eventuale presenza di duplicazioni. Completano il controllo l’efficacia delle delibere applicate alle singole annualità, il rispetto dei termini di decadenza, la ricostruibilità del calcolo, la motivazione e la prova dell’effettiva occupazione o utilizzazione mediata della rete.

Un capitolo autonomo riguarda infine le sanzioni. Alla luce della natura tributaria del CUP e dell’articolo 12 del D.Lgs. 147/2026, e tenendo conto della disciplina intertemporale applicabile, assumono rilievo i principi generali del D.Lgs. 472/1997, compresi quelli relativi alla colpevolezza e all’obiettiva incertezza normativa. Il contrasto interpretativo anteriore alle pronunce della Cassazione del 2026 può quindi concorrere, in relazione alla specifica fattispecie e all’annualità interessata, alla valutazione sulla debenza delle sanzioni, senza tuttavia determinarne automaticamente la disapplicazione.

La nuova giurisprudenza rende dunque più difficile una difesa fondata sulla semplice negazione dell’imponibilità delle infrastrutture. Al tempo stesso rende ancora più importante verificare come l’ente sia arrivato, nel singolo caso, dall’esistenza di una rete alla determinazione del soggetto obbligato e dell’importo richiesto. È su questo passaggio che si concentrerà verosimilmente la prossima fase del contenzioso sul CUP.