Assegno di mantenimento e comunione di vita

Sentenza cassazione n. 9207/2025

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L'assegno di mantenimento

L’art. 156 c.c. presuppone la non addebitabilità della separazione, la mancanza di redditi adeguati e la disparità economica tra le parti. La giurisprudenza ha chiarito che la durata del matrimonio non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’assegno di mantenimento, ma assume rilievo la presenza di una comunione di vita effettiva tra i coniugi.

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La Sentenza della Cassazione

Con la sentenza n. 9207 dell’8 aprile 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento avanzata da un coniuge separato, chiarendo che il diritto al mantenimento non nasce automaticamente dal matrimonio, ma presuppone l’instaurazione di una vera comunione spirituale e materiale tra i coniugi.

Il caso

La vicenda trae originale dal giudizio di primo grado nel quale il Tribunale di Catanzaro, dopo aver rigettato le richieste di addebito presentate da ambedue i coniugi, aveva pronunciato la separazione, rigettando peraltro la richiesta del marito di corrispondere un assegno di mantenimento e quello alimentare. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, evidenziando che tra i coniugi non si era mai instaurata una vera vita coniugale: dopo pochi mesi di convivenza, la moglie era tornata a vivere altrove e ciascuno gestiva autonomamente i propri affari.

La decisione della Cassazione

La Corte ha ribadito che:

  • La durata del matrimonio non è di per sé ostativa al riconoscimento dell’assegno, ma può incidere sulla sua entità;
  • L’assenza di una comunione di vita tra i coniugi può escludere il diritto al mantenimento;
  • Il diritto agli alimenti richiede la prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di mantenersi autonomamente, che nel caso concreto non è stata fornita.

Principio affermato

La Corte ha dato continuità al principio secondo cui, in assenza di affectio coniugalis e di una comunione di vita effettiva, non può sorgere il diritto al mantenimento. Il matrimonio, pur valido, non genera automaticamente obblighi patrimoniali se non si è realizzata la sostanza del rapporto coniugale.